Responsabilità solidale nel concorso di colpa tra appaltatore e progettista
Responsabilità solidale nel concorso di colpa tra progettista ed appaltatore, la sentenza della Cassazione
La sentenza della Cassazione n. 16323 del 21 giugno 2018 fornisce dei chiarimenti in merito alla responsabilità solidale, in caso di concorso di colpa tra progettista ed appaltatore, quando il danno è imputabile a più persone.
In particolare, in caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell’appaltatore, sussistono le condizioni di solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno e che il debitore escusso ha verso l’altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.
La sintesi dei fatti
Nel 2009 un geometra di Alessandria, nel ruolo di progettista e direttore dei lavori di un muro di contenimento, viene chiamato in causa dal committente a seguito nel 2008 di un cedimento del predetto muro.
Il CTU affermava che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento ed indicava come unica soluzione possibile la demolizione del muro con conseguente realizzazione ex novo. Il committente dopo aver raggiunto un accordo transattivo con l’Impresa (in virtù del quale essa gli corrispondeva un certo importo a titolo di risarcimento del danno), agiva anche nei confronti del geometra per il risarcimento integrale dei danni.
Il Tribunale di Alessandria pronunciava sentenza con cui condannava il geometra al pagamento in favore dell’attore della somma necessaria per la costruzione di un muro di contenimento a regola d’arte, detraendo la somma percepita con accordo transattivo tra impresa e proprietario
Contro tale sentenza, nel 2014 il tecnico proponeva appello sostenendo che la transazione tra il committente e la società appaltatrice avesse ad oggetto l’intero danno, e non solo la quota corrispondente alla responsabilità propria della ditta appaltatrice.
La Corte d’Appello di Torino rigettava l’impugnazione, confermando sul punto la decisione di primo grado, poiché la transazione conclusa dagli altri due soggetti non estingueva l’intero credito risarcitorio del committente. Viene così fatto ricorso alla Cassazione.
La quale evidenzia, con la sentenza che la soluzione prescelta dai giudici di primo grado dà luogo ad un enorme ed inammissibile arricchimento indebito del danneggiato. Osserva che, stante il reale ammontare del danno subito, il danneggiato era stato integralmente risarcito in virtù dell’accordo transattivo.
La Cassazione stabilisce che il geometra progettista (e non l’appaltatore) non dovesse essere condannato a sostenere i costi della demolizione del muro inidoneo o addirittura a sostenere i costi della realizzazione del nuovo muro. Osserva che la Corte d’Appello abbia violato il disposto degli artt. 1669, 2056, 1218 e 1223 c.c., in quanto non ha semplicemente condannato il geometra all’eliminazione dei vizi dell’opera, ma alla realizzazione di un nuovo e diverso bene, con ciò determinando un indebito arricchimento vietato a norma dell’art. 2041 c.c.
Adduce peraltro che, anche a voler considerare l’obbligazione del geometra progettista e direttore dei lavori come contrattuale, non potrebbe comunque porsi a carico di quest’ultimo l’obbligo di realizzare il muro a regola d’arte, posto che tale obbligazione è stata assunta dalla sola impresa appaltatrice, la quale sola, ove condannata a realizzare il muro a regola d’arte, avrebbe eventualmente potuto rivolgersi, a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, nei confronti del progettista.
In particolare, in assenza dell’errata progettazione, si finirebbe per ritenere responsabile il geometra del fatto che non si sia potuto realizzare un muro con determinate caratteristiche per il minor prezzo individuato dall’impresa in sede di appalto; e che le argomentazioni svolte valgano anche ove la condanna fosse intervenuta per responsabilità contrattuale del geometra
La motivazione della corte d’appello, reputava più estesa la responsabilità del progettista rispetto a quella dell’appaltatore .
L’ appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un’opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all’utilizzazione dell’opera ai fini pattuiti (Cass. n. 1981 del 2016).
In definitiva, il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell’opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall’opera realizzata non a regola d’arte in conformità dell’errore nella progettazione , ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell’opera a regola d’arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, né è un danno conseguente all’illecito.
Il ricorso pertanto viene accolto.
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