Bonus ristrutturazione: 2024 detrazione del 50%, poi giù fino al 30%

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Il bonus ristrutturazione 2024 è un’agevolazione fiscale destinata a tutti coloro che intendono effettuare interventi di ristrutturazione edilizia.

Prevede una detrazione dall’Irpef pari al 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo massimo della detrazione per le spese sostenute nel 2024 è pertanto pari a 48.000 euro; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Detrazione Fiscale in caso di decesso del contribuente avente diritto all’agevolazione

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Ciò significa che l’agevolazione spetta a chi può disporre dell’immobile, anche se esso non viene utilizzato come propria abitazione principale. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione.

In presenza dei requisiti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso si trasferisce agli eredi, in quanto è applicabile la regola generale in base alla quale, per determinare chi possa usufruire della quota di detrazione relativamente a un anno, bisogna individuare il contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’a

Quali scadenze ?

Il D.L. 39/2024 (nella versione aggiornata al maxi-emendamento governativo, approvato il 16 maggio 2024) rivede percentuali, importi e scadenze del bonus ristrutturazioni.

  • fino al 31 dicembre 2024 la detrazione è del 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima: 48.000 euro);
  • fino al 31 dicembre 2027 la detrazione è del 36%  con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 17.280 euro);
  • dal 1° gennaio 2028 la detrazione è del 30% con limite massimo di spesa di 48.000 euro (detrazione massima: 14.400 euro);

INTERVENTI AMMESSI

  • MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
    • rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
    • realizzazione ed integrazione di servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso;
    • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
    • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
    • rifacimento di scale e rampe;
    • interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • recinzione dell’area privata;
    • costruzione di scale interne;
    • ecc.;
  • RESTAURO:
    • interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
    • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
    • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
  • RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:
      • demolizione e ricostruzione;
      • modifica della facciata;
      • realizzazione di una mansarda o di un balcone;
      • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
      • apertura di nuove porte e finestre;
      • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

A CHI SPETTA?

Il bonus ristrutturazione può essere richiesto da tutti i contribuenti, residenti o non, in Italia. Il bonus in esame può essere richiesto non solo dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne copre le spese. Questi includono:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di diritti di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;

locatari o comodatari;

soci di cooperative (divise e indivise);

imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);

soggetti definiti nell’articolo 5 del Tuir che generano reddito in forma associata.

La detrazione è concessa anche a chi, pur sostenendo le spese e risultando beneficiario di bonifici e fatture, rientra in una delle seguenti categorie:

  • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella casistica appena descritta, a patto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, la detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Se due persone sono comproprietarie di un immobile e la fattura e il bonifico sono intestati a una sola di loro, ma entrambe sostengono le spese di ristrutturazione, la detrazione spetta anche all’altro individuo, a condizione che la fattura riporti la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.

Anche coloro che eseguono personalmente i lavori sull’immobile, possono richiedere la detrazione, ma solo per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

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